Sez. L, Sentenza n. 3459 del 24/03/1995 (Rv. 491388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Condanna del lavoratore - Requisiti ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Attinenza a profili di carattere esclusivamente processuale - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
I requisiti di infondatezza e temerarietà della domanda, richiesti dall'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. per la condanna al rimborso delle spese processuali del lavoratore soccombente nel giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali, sono ravvisabili anche quando attengano non a questioni di merito ma a profili di carattere esclusivamente processuale, ove sia identificabile il proposito di utilizzare il processo in modo distorto nei confronti sia del giudice che della controparte (nella fattispecie, si trattava di ricorso per cassazione tardivamente proposto dopo oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)