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Sez. 2, Sentenza n. 21774 del 28/08/2008 (Rv. 604641 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - SPESE DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA | Usufrutto di un immobile facente parte di un condominio - Spese condominiali ordinarie - Onere a carico dell'usufruttuario e non del nudo proprietario - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604641-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - SPESE DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

In tema di ripertizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)