Sez. 2, Sentenza n. 21774 del 28/08/2008 (Rv. 604641 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - SPESE DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA | Usufrutto di un immobile facente parte di un condominio - Spese condominiali ordinarie - Onere a carico dell'usufruttuario e non del nudo proprietario - Fondamento.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - SPESE DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
In tema di ripertizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)