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Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 16/02/2012 (Rv. 621477 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Appartamento oggetto di usufrutto - Spese ordinarie - Riparto tra usufruttuario e nudo proprietario - Criteri - Giudizio proposto dal nudo proprietario nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese relative a servizi comuni - Contestazioni da parte dell'usufruttuario - Ammissibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621477-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)