diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 26994 del 06/05/2003 Ud. (dep. 20/06/2003) Rv. 227713 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Autenticazione della sottoscrizione apposta su foglio bianco destinato ad un successivo riempimento - Falsità in atto pubblico - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227713-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falsità documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (oltreché l'eventuale concorso nel reato di cui all'art. 486 cod. pen., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d'ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d'avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)