Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 03/03/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215816 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA | Incompletezza o mancanza del dispositivo - Nullità - Esclusione - Individuazione del suo contenuto dalla parte motiva - Legittimità - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA
In materia di ordinanze non trova applicazione l'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., dettato solo per le sentenze, nel quale è indicato, tra i vari requisiti, il dispositivo, la cui mancanza o incompletezza nei suoi elementi essenziali è causa di nullità dell'atto. Ne consegue che il contenuto dispositivo dell'ordinanza non deve essere necessariamente distinto dalla parte motiva, ma può legittimamente desumersi dalla motivazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento del tribunale di sorveglianza che, pur negando al condannato, in motivazione, sia la liberazione anticipata, sia la liberazione condizionale, non aveva ripetuto nel dispositivo la decisione adottata con riferimento al secondo beneficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)