Sez. 1, Sentenza n. 4857 del 09/07/1999 Cc. (dep. 12/08/1999) Rv. 214089 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Provvedimento - Inscindibilità tra dispositivo e motivazione - Divergenza tra l'uno e l'altra - Prevalenza del primo - Esclusione - Lettura integrata del provvedimento - Necessità - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
A differenza della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, di modo che le affermazioni contenute nella relativa motivazione, qualora non trovino rispondenza nel dispositivo, non sono, di per sè sole, suscettibili di conseguenze giuridiche, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Fattispecie relativa a ordinanza conclusiva di procedimento di riesame, nel cui dispositivo figuravano, per macroscopico e riconoscibile errore di fatto, le generalità di persona diversa da quella, correttamente indicata nella motivazione della decisione, alla quale questa si riferiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)