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Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969 (Rv. 342982 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - DELL'ASSENTE E DEL DISSENZIENTE - IMPUGNAZIONE DEL DISSENZIENTE - CONDIZIONI - PROVA DEL DISSENSO - DISSENSO PREVENTIVO NELLE DISCUSSIONI PRELIMINARI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342982-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - DELL'ASSENTE E DEL DISSENZIENTE - IMPUGNAZIONE DEL DISSENZIENTE - CONDIZIONI - PROVA DEL DISSENSO - DISSENSO PREVENTIVO NELLE DISCUSSIONI PRELIMINARI - INSUFFICIENZA.*

La norma dell'art 1137 cod civ ammette l'impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell'assente e del dissenziente quindi, a parte l'ipotesi dell'assenza, il condomino presente che ha partecipato alla discussione ed alla votazione non puo impugnare la deliberazione, se non e dissenziente proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione, deve essere provato ed, al fine, non e sufficiente la prova di un dissenso preventivo, nell'ambito delle discussioni preliminari che normalmente precedono le votazioni e le deliberazioni, perche, in realta, finche non vi e la votazione o la deliberazione non puo parlarsi di dissenso nel senso tecnico giuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)