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Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973 (Rv. 363553 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - DEL DISSENZIENTE - DISSENSO NELLE DISCUSSIONI PRELIMINARI - INSUFFICIENZA - DELIBERAZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA - CONDOMINO PRETESO PROPRIETARIO DI APPARTAMENTI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363553-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - DEL DISSENZIENTE - DISSENSO NELLE DISCUSSIONI PRELIMINARI - INSUFFICIENZA - DELIBERAZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA - CONDOMINO PRETESO PROPRIETARIO DI APPARTAMENTI - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - PRESUPPOSTI.*

Agli effetti previsti dall'art 1137 cod civ, che ammette l'impugnazione delle delibere assembleari soltanto da parte dell'assente o del dissenziente, il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione impugnata non puo essere desunto con riferimento alle sole discussioni preliminari che normalmente precedono le votazioni e le deliberazioni, dato che fino a quando non vi e la votazione o la deliberazione non e configurabile un dissenso in senso tecnico giuridico. Peraltro, qualora una delibera dell'assemblea sia stata approvata ad unanimita, il condomino che sia stato ammesso a partecipare alla Costituzione dell'assemblea dei votanti solo nella sua qualita di proprietario di alcune autorimesse, disattendendosi la sua richiesta di parteciparvi anche quale proprietario di alcuni appartamenti in luogo di altri pretesi aventi diritto, deve considerarsi abilitato ad impugnare quella parte delle delibere che lo interesserebbe se egli fosse proprietario degli appartamenti, avendo egli concorso all'approvazione della delibera assembleare solo nella veste di proprietario delle autorimesse. Tuttavia, essendo stato egli ammesso a partecipare ugualmente alla assemblea, non sussiste la nullita che, di norma, consegue alla mancata convocazione di uno soltanto dei condomini assenti e per potere dichiarare la nullita della delibera, alla cui approvazione il condomino non ha potuto partecipare con il voto che, a suo dire, gli sarebbe spettato, occorre che la situazione da lui denunciata abbia inciso concretamente sui quorum richiesti rispettivamente, sia per la valida Costituzione della assemblea, sia per la validita delle relative deliberazioni, in relazione al valore dell'edificio, al numero dei partecipanti al condominio e al particolare oggetto della delibera, a seconda che si tratti di assemblea in prima o in seconda convocazione, giusta i criteri sanciti dall'art 1136 cod civ; ed occorre, inoltre, anche se la denunciata violazione sia astrattamente idonea a comportare la nullita della delibera, che venga accertato un concreto interesse alla declaratoria di nullita della delibera assembleare in colui che agisce in giudizio, avuto riguardo ai riflessi pregiudizievoli che, in relazione al particolare oggetto di ciascuna delibera, ne sono effettivamente derivati a carico dell'attore. (V 3060/69, mass n 342982; 274/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)