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Sez. 2, Sentenza n. 23572 del 14/11/2007 (Rv. 600564 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Fondo sopraelevato - Assenza di "parapetto" dal quale affacciarsi sul fondo del vicino - Obbligo delle distanze - Esclusione - Realizzazione di un parapetto - Veduta - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600564-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE

In tema di distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, ai sensi dell'articolo 905 cod. civ., la semplice esistenza di un terreno sopraelevato posto a confine, senza che vi sia un "parapetto" che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, esclude l'esistenza dell'obbligo di distanziarsi da detto fondo, atteso che solo con la costruzione del parapetto si realizza la "veduta". (Nella specie la S.C. ha rigettato la doglianza del ricorrente secondo cui la corte di merito, nel ritenere violate le distanze, per avere egli costruito un parapetto a confine del lastrico solare della controparte, non aveva considerato che essendo il proprio fondo in posizione sopraelevata rispetto all'altro, la veduta sussiste indipendentemente dal parapetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)