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Sez. 2, Sentenza n. 10167 del 09/05/2011 (Rv. 617935 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Fondo in posizione sopraelevata - Art. 905 cod. civ. - Applicabilità - Esistenza di un parapetto - Necessità - Esercizio della "prospectio" e della "inspectio" - Idoneità del parapetto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617935-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE

In tema di distanze per l'apertura di vedute e balconi, la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo del vicino, esclude l'obbligo di distanziarsi dal fondo predetto ai sensi dell'art. 905 cod. civ. Tuttavia, al fine di valutare l'idoneità del parapetto a consentire di guardare nell'altrui fondo, è rilevante la posizione reciproca delle due proprietà, atteso che, nell'ipotesi in cui il fondo dal quale si esercita la veduta sia in posizione sopraelevata, la "prospectio" ed a maggior ragione la "inspectio" possono risultare agevolate anche senza l'apporto determinante di un parapetto ad altezza normale, potendo non essere necessario che la parte si appoggi al manufatto al fine di esercitare la visione circolare intorno a sé. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che, in presenza di terreno sopraelevato, aveva ritenuto disagevole l'affaccio da un parapetto di 50 cm. sormontato da fioriere di cemento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)