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Sez. 3, Sentenza n. 13454 del 15/10/1986 Ud. (dep. 02/12/1986) Rv. 174474 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - RIDUZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA NEI MOTIVI PROPOSTI DALL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM".*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174474-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - RIDUZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA NEI MOTIVI PROPOSTI DALL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM".*

Viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice del gravame, il quale riduca la pena nonostante la Mancanza della relativa richiesta nei motivi proposti dall'imputato. Infatti la statuizione sulla pena, che può essere considerata ed esaminata in modo autonomo, costituisce, sotto il profilo tecnico giuridico, punto della decisione ex art. 515 cod. proc. pen.. (Conf mass n 148592; (Conf mass n 144746).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)