Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 17/05/2024 (Rv. 671242-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Registrazione volontaria di un atto - Soggetto obbligato al pagamento della imposta - Parte sostanziale del rapporto - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
In sede di registrazione volontaria di un atto, il soggetto che la richiede, pur senza essere parte sostanziale del rapporto, è tenuto, ai sensi degli artt. 8, 10 e 57 del d.P.R. 131 del 1986, anche al pagamento della relativa imposta (fissa o proporzionale), in quanto alla facoltà di registrazione consegue per chiunque, quale contropartita, l'obbligo del pagamento.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)