Sez. 3, Ordinanza n. 32669 del 16/12/2024 (Rv. 673115-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su decreto ingiuntivo - Soggetto obbligato - Creditore ricorrente - Sussistenza - Solidarietà con l’ingiunto - Esclusione.
279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere.
In base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)