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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26974 del 15/12/2011 (Rv. 620703 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Errore bilaterale - Annullabilità del contratto - Riconoscibilità dell'errore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620703-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE

Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)