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Sez. U, Sentenza n. 1314 del 16/03/1978 (Rv. 390675 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - SCUOLA APERTA ANCHE AI NON ASSISTITI - PERSONALE DIPENDENTE - PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390675-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - SCUOLA APERTA ANCHE AI NON ASSISTITI - PERSONALE DIPENDENTE - PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Ha natura privatistica il rapporto di lavoro subordinato costituitosi tra l'enal e l'insegnante addetto ad un istituto tecnico industriale gestito da questo ente, qualora, per essere i corsi scolastici aperti alla frequenza di qualsiasi aspirante, senza distinzione tra i figli dei lavoratori assistiti dal detto ente e gli altri, dietro pagamento di una retta indifferenziata, deve ritenersi che l'attivita d'insegnamento non rientri tra i compiti istituzionali dell'enal, consistenti nell'elevazione, anche culturale, dei soli lavoratori. Pertanto, le controversie relative a tale rapporto appartengono alla giurisdizione ordinaria. (Conf 1013/77, mass n 384641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/05/1937 num. 817 art. 1, DPR 08/05/1955 num. 478 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)