Sez. U, Sentenza n. 1013 del 14/03/1977 (Rv. 384641 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - SCUOLA APERTA ANCHE AI NON ASSISTITI - PERSONALE DIPENDENTE - PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - SCUOLA APERTA ANCHE AI NON ASSISTITI - PERSONALE DIPENDENTE - PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Ha natura privatistica il rapporto di lavoro subordinato costituitosi fra l'enal e l'insegnante addetto ad un istituto tecnico industriale gestito da questo ente qualora, per essere i corsi scolastici aperti alla frequenza di qualsiasi aspirante, senza distinzione fra figli dei lavoratori assistiti dal detto ente e gli altri, dietro pagamento di una retta indifferenziata, deve ritenersi che l'attivita d'insegnamento non rientri fra i compiti istituzionali dell'enal consistenti nell'elevazione anche culturale dei lavoratori. Pertanto, le controversie relative a tale rapporto appartengono alla giurisdizione ordinaria. (V 1392/76, mass n 380101; (Conf 1012/77).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/05/1937 num. 817 art. 1, DPR 08/05/1955 num. 478 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)