Sez. 1, Sentenza n. 20005 del 14/10/2005 (Rv. 583810 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento di credito assistito da ipoteca di primo grado non più revocabile - Ammissibilità della revocatoria - Interesse all'azione - "Eventus damni " - Accertamento - Criteri - Riferimento alla massa esistente al momento di intraprendere l'azione revocatoria - Acquisizione del bene all'attivo fallimentare - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Qualora il credito soddisfatto mediante pagamento effettuato dal soggetto in seguito fallito sia assistito da ipoteca di primo grado non più revocabile, l'interesse all'azione revocatoria fallimentare può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri il danno per la massa, desumibile dalla circostanza che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto od in parte, sul ricavato del bene ipotecato in ragione della insufficienza del ricavato medesimo, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori. Tale presupposto oggettivo dell'azione deve essere accertato con riferimento alla massa esistente al momento di esperire la revocatoria e prescinde dall'acquisizione all'attivo fallimentare del bene cui l'ipoteca si riferisce poiché in caso di vendita, prima dell'apertura della procedura concorsuale, del bene già vincolato alla garanzia reale la previsione di riparto in favore del credito ipotecario revocando dovrà essere operata in base al presumibile prezzo del bene medesimo accertato a seguito di stima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 58, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)