Sez. 6, Sentenza n. 4118 del 21/02/1984 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164032 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera soltanto nel caso di accoglimento dei motivi di gravame ritualmente proposti dal coimputato e contenenti difese che, non avendo carattere strettamente personale, siano comuni e utilizzabili in concreto per un riesame più favorevole della posizione dell'imputato non impugnante. Ne consegue che nell'ipotesi di rigetto del ricorso, l'effetto estensivo non può più verificarsi e le presentazioni di motivi propri dell'imputato non impugnante non può evitare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)