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Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 08/07/1988 Ud. (dep. 27/07/1990) Rv. 184998 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI NON STRETTAMENTE PERSONALI - MANCATO ACCOGLIMENTO - ESCLUSIONE DELL'EFFETTO.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184998-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI NON STRETTAMENTE PERSONALI - MANCATO ACCOGLIMENTO - ESCLUSIONE DELL'EFFETTO.*

L'effetto estensivo dell'impugnazione per il quale, nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, il gravame proposto da un coimputato ed i relativi motivi, purché non esclusivamente personali, gravano anche agli altri - opera soltanto nel caso che i motivi addotti dal coimputato siano accolti. Pertanto, qualora essi siano disattesi, la loro presentazione non può valere ad impedire la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti del coimputato che abbia omesso di presentare i motivi. (Conf mass n 144304; (Conf mass n 144949; (Conf mass n 146523; (Conf mass n 148181; (Conf mass n 150603; (Conf mass n 157996; (Conf mass n 164032; (Conf mass n 169766; (Conf mass n 171929; (Conf mass n 171986; (Conf mass n 181736; (Conf mass n 150509; (Conf mass n 158581).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)