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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34957 del 17/11/2021 (Rv. 663036 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA | Detrazione - Esclusione - Operazioni “afferenti” - Art. 19, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663036-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA

In materia di detrazione IVA, l'art. 19, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato alla luce del precedente comma 2, cui fa espresso richiamo, il quale, nel prevedere la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi quando siano state realizzate operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, utilizzando il termine "afferenti", intende fare riferimento a un necessario rapporto di strumentalità tra un'operazione, a monte, di per sé imponibile, con altra successiva operazione esente o non soggetta a imposta, sicché il regime di detraibilità previsto dal comma 3, avente contenuto derogatorio rispetto alla disciplina di cui al comma 2, non è applicabile ove l'operazione a monte sia qualificata dal legislatore come non imponibile.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)