Sez. 5 - , Ordinanza n. 24220 del 09/08/2023 (Rv. 668829 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA | Erronea applicazione su cessioni di beni a consumatori finali - Intervenuto esercizio della rivalsa - Diritto al rimborso - Insussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA
In tema di IVA, l'erronea applicazione dell'imposta su cessioni di beni ai consumatori finali, nei confronti dei quali il fornitore abbia esercitato la rivalsa, non consente al contribuente di chiedere il rimborso dell'Iva indebitamente versata, poiché ciò determinerebbe una sovracompensazione per effetto dell'avvenuta traslazione del peso economico del tributo.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis lett. D CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)