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Sez. 6, Sentenza n. 1238 del 04/12/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228340 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Persona soggetta alle indagini che ancora sia sprovvista di difensore - Nomina di difensore di ufficio a fini di notifica dell'avviso - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228340-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis cod. proc. pen., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il pubblico ministero deve allo scopo designarne uno d'ufficio. Da ciò consegue l'esattezza della decisione del giudice dibattimentale il quale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiari la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo cod. proc. pen., ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha anche specificato che il provvedimento non sarebbe comunque impugnabile per abnormità, poiché esprime un potere di annullamento riconosciuto al tribunale in composizione monocratica dagli artt. 550 e 552 cod. proc. pen., e non determina comunque una stasi insuperabile del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)