Sez. 4, Sentenza n. 635 del 14/10/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227866 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Previsione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Interpretazione costituzionalmente corretta - Mancanza dell'attività difensiva nella fase delle indagini preliminari - Obbligo per il P.M. di provvedere alla nomina del difensore d'ufficio ai fini dell'avviso di cui all'art. 415 bis - Sussistenza - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio in mancanza di tale avviso - Atto abnorme - Insussistenza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. - per la quale il P.M. se non deve formulare richiesta di archiviazione fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari - deve essere interpretata alla luce dell'art. 24 Cost., nel senso che l'avviso in questione deve essere necessariamente notificato, oltre che all'indagato, anche al difensore, il quale deve essere, ove sia mancata l'assistenza difensiva in tale fase, nominato dal P.M., e, pertanto la relativa procedura può ritenersi perfezionata esclusivamente con la notificazione dell'avviso al difensore, oltre che all'indagato. Ne deriva che non solo non è abnorme, ma è, per contro, legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M., sul presupposto che tale decreto non era stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini anche al difensore dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)