Sez. 1, Sentenza n. 821 del 10/03/1976 (Rv. 379479 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - OPIFICI INDUSTRIALI - NOZIONE - EDIFICI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI COSE O SERVIZI - EDIFICI ALBERGHIERI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - OPIFICI INDUSTRIALI - NOZIONE - EDIFICI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI COSE O SERVIZI - EDIFICI ALBERGHIERI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), vanno considerati come opifici industriali, al fine dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, sia gli edifici nei quali venga esercitata un'industria in senso stretto (ove cioe avvenga la modificazione, trasformazione ed adattamento di materie), sia quelli in cui si provveda all'erogazione di cose o servizi. In tale ultima categoria vanno compresi gli edifici alberghieri, i quali siano, in modo strutturale e permanente, destinati a fornire prestazioni di alloggio (oltreche, eventualmente, di vitto e di altri servizi accessori). (Conf 3520/74, mass n 372039).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)