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Sez. 4, Sentenza n. 24054 del 01/04/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228586 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE | Motivi - Specificità - Necessità - Definizioni.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228586-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazione il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi alla base delle censure, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)