Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 27/05/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214249 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE | Specificità dei motivi - indicazione dei punti censurati e degli elementi posti a base delle censure - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - IN GENERE
In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio "all'imponente massa di intercettazioni telefoniche", senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)