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Sez. L, Sentenza n. 18713 del 06/12/2003 (Rv. 568719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione da parte della pubblica amministrazione di personale da adibire a mansioni non richiedenti titolo professionale o prevedenti solo il requisito della scuola dell'obbligo - Osservanza delle graduatorie - Necessità ex art. 16 legge n. 56 del 1987 - Deroga ex d.P.R. n. 594 del 1987 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale prevede che le assunzioni, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengano secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, non può ritenersi derogato dall'art. 25 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, che per tali assunzioni prevede invece la facoltà, e non l'obbligo, per l'ente di ricorrere alle graduatorie, poiché il suddetto decreto è atto di recepimento di un accordo collettivo, avente natura di fonte secondaria, in quanto tale inidonea a derogare la preesistente normativa di livello primario.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPR 17/09/1987 num. 494 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)