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Sez. L, Sentenza n. 12961 del 21/05/2008 (Rv. 603310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento - Osservanza dell'ordine di graduatoria - Necessità - Portata - Riferibilità ai soli iscritti alla prima classe delle liste - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Le assunzioni nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (art. 16 della legge n. 56 del 1987), per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001), devono effettuarsi nel rispetto dell'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, avuto riguardo esclusivamente agli iscritti alla prima classe delle liste medesime, secondo quanto precisato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56 del 1987 - e cioè lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, ovvero ancora lavoratori con occupazione temporanea sia subordinati che autonomi (questi ultimi in forza di quanto affermato dalla Corte cost. n. 65 del 1999) - non rientrando nelle finalità del collocamento presso le pubbliche amministrazioni quella di procurare lavoro a chi è già occupato, come gli iscritti, ai sensi della lett. b) del medesimo comma 1 dell'art. 10 citato, alla seconda classe delle liste, aspiranti a diversa occupazione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato l'art. 49 della legge della Regione Siciliana n. 16 del 1996, in materia di misure occupazionali nel settore forestale, nel senso che l'inclusione nella prevista graduatoria per la temporanea assunzione di operai da parte del Dipartimento regionale delle foreste dovesse avvenire soltanto in favore degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento che avessero presentato apposita istanza all'Ufficio del collocamento ove risultavano iscritti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 10 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)