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Sez. 4, Sentenza n. 1675 del 09/01/1984 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162787 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SCOPO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI CONDIZIONAMENTO O RAPPORTI CON IL CRITERIO DI ECONOMICITÀ DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162787-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SCOPO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI CONDIZIONAMENTO O RAPPORTI CON IL CRITERIO DI ECONOMICITÀ DEL LAVORO.*

La tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che è lo scopo precipuo ed essenziale di tutta la normativa antinfortunistica, non può tollerare alcun condizionamento o rapporto con il criterio di economicità del lavoro. (fattispecie in cui è stata respinta la tesi del ricorrente secondo cui l'omessa costruzione dei ponteggi, richiesti dall'art. 16 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nel caso di lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri, era dipesa dalla sua antieconomicità).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)