Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 22/05/1985 Cc. (dep. 28/05/1985) Rv. 169447 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - PERIZIA - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE IN VERBALE DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE - RICHIESTA DI PERIZIA - TRADUZIONE - "DELEGA" AL PERITO DI UFFICIO AD OMETTERE LA TRASCRIZIONE DELLE CONVERSAZIONI A SUO GIUDIZIO NON ATTINENTI AI FATTI DEL PROCESSO - CONSEGUENZE DELLO "STRALCIO" OPERATO DAL PERITO - MERA IRREGOLARITÀ - NULLITÀ DELLA PARTE RITUALMENTE EFFETTUATA E DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI DELL'ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - PERIZIA - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE IN VERBALE DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE - RICHIESTA DI PERIZIA - TRADUZIONE - "DELEGA" AL PERITO DI UFFICIO AD OMETTERE LA TRASCRIZIONE DELLE CONVERSAZIONI A SUO GIUDIZIO NON ATTINENTI AI FATTI DEL PROCESSO - CONSEGUENZE DELLO "STRALCIO" OPERATO DAL PERITO - MERA IRREGOLARITÀ - NULLITÀ DELLA PARTE RITUALMENTE EFFETTUATA E DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI DELL'ISTRUTTORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La "delega" conferita dal magistrato al perito di ufficio all'atto del conferimento dell'incarico di trascrizione in verbale delle comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi dell'art. 226 quater cod. proc. pen., di omettere la trascrizione di quelle conversazioni non attinenti, a giudizio del perito medesimo, ai fatti oggetto del processo, configura una mera irregolarità, non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità. Lo "stralcio" che eventualmente operi in concreto il perito, per effetto della irrituale "delega", delle conversazioni da lui ritenute non pertinenti ai fatti oggetto del processo, si risolve, invero, in una traduzione "parziale" e non "integrale" delle registrazioni, inidonea in quanto tale a produrre la nullità anche della parte non tradotta, e rilevante, semmai, ai soli fini di una legittima richiesta di traduzione anche della parte omessa. Si versa, in tal caso, in un'ipotesi di perizia - traduzione "incompleta", che esige unicamente eventuale estensione, ma che non può ritenersi nulla anche per la parte ritualmente effettuata che non può determinare quindi la nullità degli Atti conseguenziali dell'istruttoria. (fattispecie in cui il tribunale aveva dichiarato la nullità dello stralcio delle registrazioni delegato al perito di ufficio dal giudice istruttore e conseguentemente dell'ordinanza di rinvio a giudizio, con ordine di trasmissione degli Atti al medesimo G.i. Che denunciava conflitto di Competenza risolto nel senso indicato dal G.i.). (Conf mass n 142365; (Conf mass n 157545; (Conf mass n 154912; (Conf mass n 149053; (Conf mass n 162787, ed ivi citate; (Conf mass n 159021, quanto all'esclusione di ipotesi vi è nullità in caso di omessa traduzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 189 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies, Legge 08/04/1974 num. 98 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)