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Sez. 6, Sentenza n. 1007 del 14/11/1980 Ud. (dep. 16/02/1981) Rv. 147614 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE PRONUNCIATA AL DIBATTIMENTO - IMPUTATO NON CITATO REGOLARMENTE - RICORRIBILITA DEL PROVVEDIMENTO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147614-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE PRONUNCIATA AL DIBATTIMENTO - IMPUTATO NON CITATO REGOLARMENTE - RICORRIBILITA DEL PROVVEDIMENTO PER CASSAZIONE.*

In caso di inammissibilita dell'impugnazione il giudice pronuncia ordinanza in camera di consiglio. Qualora cio non avvenga, l'inammissibilita e dichiarata al dibattimento con sentenza, a nulla rilevando che l'imputato non sia stato citato regolarmente. In questo caso, infatti, l'interesse dell'imputato e salvaguardato dalla notifica dell'estratto della pronuncia di inammissibilita a norma dell'art 207 ultimo comma cod proc pen, pronuncia soggetta a ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)