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Sez. L - , Ordinanza n. 17609 del 24/08/2020 (Rv. 658587 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità ex art. 13, d.l. n. 30 del 1974 - Illegittimità costituzionale ex sentenza n. 497 del 1988 - Effetti - Rapporti giuridici non esauriti - Configurabilità - Condizioni - Rivalutazione giudiziale dell’indennità ex art. 150 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità - Art. 7, comma 4, d.l. n. 86 del 1988, conv. in l. n. 160 del 1988 - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658587-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

La sentenza n. 497 del 1988, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 30 del 1974 conv. dalla l. n. 114 del 1974, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ivi indicato, esplica i propri effetti sui rapporti tra assicurato ed ente previdenziale non ancora esauriti nel giorno della sua pubblicazione, tali dovendosi ritenere quelli in cui l'assicurato abbia percepito l'indennità in un periodo di disoccupazione anteriore al detto giorno, e nella misura allora dovuta, senza essere incorso in alcuna decadenza o senza che il diritto si sia estinto per prescrizione o che sulla misura dell'indennità si sia formata la cosa giudicata; il giudice adito, pertanto, per la rivalutazione di detta indennità si deve attenere, per analogia, al criterio di calcolo di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. Resta strutturalmente estranea alla descritta fattispecie la disciplina dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, conv. dalla l. n. 160 del 1988, nella parte in cui, prima della declaratoria d'illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale, con sent. n. 288 del 1994, escludeva per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità ordinaria spettante per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, non potendosi derivare dal sistema normativo, quale risultante dalle pronunce del giudice delle leggi, il necessario collegamento tra la percezione del trattamento speciale di disoccupazione agricola ed il diritto alla rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)