Sez. L, Sentenza n. 4657 del 21/05/1996 (Rv. 497704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Adeguamento ex Corte Cost. n. 497 del 1988 - Criteri - Applicazione in via analogica dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Rapporti esauriti - Intangibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di misura dell'indennità di disoccupazione, la declaratoria da parte della Corte Costituzionale - con la sentenza n. 497 del 1988 - della illegittimità dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, ha comportato il venir meno, con l'effetto retroattivo proprio delle decisioni di accoglimento, l'operatività della norma implicitamente posta dal detto art. 13, la quale vietava l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione rispetto al valore monetario indicato dalla stessa disposizione. Pertanto, ove non si sia in presenza di un rapporto esaurito (intendendosi per tale quello inciso da fatti che lo rendano intangibile, quali la formazione del giudicato ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate), il giudice davanti a cui sia fatta valere la rivalutazione di tale indennità deve procedervi mediante applicazione, per analogia, del criterio di cui all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)