Sez. L, Sentenza n. 755 del 08/02/1982 (Rv. 418578 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - BANDO DI CONCORSO - DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI POSSESSORI DI UN TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO REPUTATO NECESSARIO - NULLITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - BANDO DI CONCORSO - DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI POSSESSORI DI UN TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO REPUTATO NECESSARIO - NULLITÀ.*
È nulla, per contrasto con gli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione, la clausola del bando di concorso per l'assunzione di dipendenti dell'e.N.E.L., che, oltre a rendere irrilevante il titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire un determinato posto, ne assuma il possesso a motivo di discriminazione dello aspirante. (Conf 6452/79, mass n 403185; (Conf 972/78, mass n 393010).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)