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Sez. 2, Sentenza n. 3519 del 12/07/1978 (Rv. 393010 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE - CONDIZIONI - VIZIO NON INCIDENTE SULLA UTILIZZABILITA DELLA COSA O SUL SUO VALORE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE O ALLA RIDUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393010-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE - CONDIZIONI - VIZIO NON INCIDENTE SULLA UTILIZZABILITA DELLA COSA O SUL SUO VALORE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE O ALLA RIDUZIONE - INSUSSISTENZA.*

In tema di vendita, il diritto di chiedere, in presenza di vizi, la risoluzione del contratto spetta al compratore, a titolo di facolta alternativa con quella di chiedere la riduzione del prezzo, quale che sia la misura dell'inidoneita dell'uso o il grado del deprezzamento, quando l'una e l'altra rientrano nei limiti della normale apprezzabilita prevista dall'art 1490 cod civ, mentre, ove si tratta di vizio non incidente sulla utilizzabilita della cosa o sul valore di questa in modo tale da rientrare nei limiti anzidetti, egli non ha diritto ne alla risoluzione del contratto ne alla riduzione del prezzo, non essendovi in tale ipotesi luogo alla garanzia. (V 3362/76, mass n 382156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)