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Sez. 3, Ordinanza n. 24662 del 13/09/2024 (Rv. 672425-01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Atti soggetti a trascrizione - Termine per il notaio - Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Determinazione ex post e ai fini del giudizio di responsabilità - Configurabilità dell’inadempimento o inesatto adempimento prima della scadenza del termine - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672425-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).

Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)