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Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000 (Rv. 532973 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atti soggetti a trascrizione - Termine - Predeterminazione - Esclusione - Osservanza - Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532973-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 secondo comma cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)