Sez. 1, Sentenza n. 7382 del 16/03/1987 Ud. (dep. 12/06/1987) Rv. 176175 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - POSSESSO DI DENARO PROVENIENTE DA RAPINA AGGRAVATA, ESTORSIONE AGGRAVATA O SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FAVOREGGIAMENTO REALE - RAPPORTI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - POSSESSO DI DENARO PROVENIENTE DA RAPINA AGGRAVATA, ESTORSIONE AGGRAVATA O SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FAVOREGGIAMENTO REALE - RAPPORTI.*
Il dettato normativo dell'art. 648 bis cod. pen. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico - presente nella prima e non anche nella seconda - giacché - almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648 bis cod. pen. - le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall'art. 15 cod. pen. imporrà l'applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. anziché dell'art. 379 cod. pen., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)