Sez. 1, Sentenza n. 8579 del 20/06/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208577 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Motivo di gravame relativo al diniego della continuazione in primo grado - Rientra tra i motivi concernenti la misura della pena - Patteggiamento su di esso - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO
Il motivo di gravame relativo alla continuazione, negata dal giudice di primo grado, è riconducibile nella previsione del primo comma dell'art. 599 cod. proc. pen., ben potendo essere qualificato come motivo il cui oggetto è costituito dalla misura della pena, alla cui determinazione è strumentale l'accertamento del vincolo di continuazione. Ne consegue che è legittimo il cd. patteggiamento in appello in relazione al motivo concernente il riconoscimento della continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)