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Sez. 5, Sentenza n. 16969 del 11/08/2016 (Rv. 640954 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Ripresa a tassazione degli interessi attivi su deposito cauzionale di locazione immobiliare - Legittimità - Rinuncia del conduttore agli interessi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640954-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, è legittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi che il locatore avrebbe dovuto corrispondere al conduttore sul deposito cauzionale nonostante la rinuncia di quest'ultimo, non essendo consentita la deroga della norma imperativa sul carattere fruttifero del deposito cauzionale in quanto diretta a realizzare, tramite la tutela del contraente debole, un interesse generale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)