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Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012 (Rv. 625140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie medico legali - Periodo di imposta a far data dal 2005 - Assoggettamento ad IVA - Obbligatorietà - Periodo d'imposta "ante" 2005 - Disciplina di cui all'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operatività.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625140-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

Le prestazioni professionali di natura medico-legale sono soggette ad IVA non solo se compiute dopo il 1° gennaio 2005 (in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007 n. 244), ma anche se compiute in epoca anteriore, in virtù di una interpretazione dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, conforme alla Direttiva 77/388/CEE, la quale consente agli Stati membri di escludere dal campo dell'IVA le sole prestazioni sanitarie con finalità di cura della persona, e non anche quelle medico-legali; né ostano a tale conclusione le diverse indicazioni contenute nella Circolare n. 20 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, in quanto contenute in un atto privo di efficacia normativa e contrastante con l'ordinamento comunitario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)