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Sez. 5, Sentenza n. 21703 del 22/10/2010 (Rv. 615412 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione - Esenzione dall'imposta prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità a fatture emesse da società che organizzi prestazioni sanitarie - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615412-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, l'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, spetta anche se la relativa fattura sia rilasciata al paziente da società che organizzi le prestazioni sanitarie e non dal professionista abilitato di cui la stessa si avvale (e che fattura a tale soggetto giuridico la propria prestazione), avendo la Corte di Giustizia CE interpretato la disciplina comunitaria di cui la predetta norma costituisce recepimento (art. 13, parte A, della Sesta Direttiva del Consiglio della Comunità europea del 17 luglio 1977, n. 388, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa all'imposta sul valore aggiunto), nel senso che l'esenzione non dipende dalla forma giuridica del soggetto che fornisce le prestazioni mediche o paramediche, dal momento che la legge non vieta l'organizzazione e l'erogazione di tali prestazioni da parte di una società mediante professionisti abilitati, avendo il beneficio fiscale una valenza oggettiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)