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Sez. 1, Sentenza n. 16544 del 15/07/2009 (Rv. 609116 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Materia espropriativa - Domanda di risarcimento danni o di determinazione dell'indennità di espropriazione - Pronuncia del tribunale sulla sola competenza - Regolamento di competenza - Necessità - Contestazione della esistenza e pertinenza del decreto di esproprio - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609116-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. è l'unico rimedio proponibile avverso la sentenza del tribunale che, adito con domanda da qualificarsi come di risarcimento dei danni in materia espropriativa, o di determinazione dell'indennità di espropriazione, dichiari la propria incompetenza in favore della Corte di appello, competente in unico grado, senza pronunciare nel merito. Ciò anche qualora siano controverse la esistenza o attinenza del decreto di esproprio ai fatti di causa, atteso che la questione di competenza precede logicamente qualsiasi questione di merito e, dunque, anche l'accertamento in concreto dei fatti di causa in relazione ai quali la competenza del giudice adito è invocata o contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)