Sez. 1, Ordinanza n. 26208 del 01/12/2005 (Rv. 585358 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Qualificazione giuridica dell'azione - Pronuncia di merito - Regolamento - Inammissibilità - Fattispecie in tema di domanda qualificata come opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità da occupazione illegittima.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La necessità di qualificazione giuridica della domanda preclude il regolamento di competenza, ove sfoci in una pronuncia che, con la questione di competenza, investa anche il merito dell'azione, comportandone in sostanza il rigetto (nella specie si è dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso sentenza del tribunale affermativa della competenza in tema di risarcimento da occupazione illegittima, facendosi questione - da parte ricorrente - della tempestività della domanda, ove qualificata in termini di opposizione alla stima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)