Sez. 3, Sentenza n. 2198 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233003 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Sospensione del processo per consentire la presentazione della domanda di sanatoria - Dichiarazione del giudice - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La sospensione del processo per violazioni edilizie, prevista dall'art. 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (al fine di consentire agli interessati la presentazione della domanda di sanatoria), opera, in presenza dei presupposti di legge, indipendentemente dalla pronuncia del giudice, atteso che questa ha natura meramente dichiarativa e può essere adottata anche in sede di giudizio finale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)