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Sez. 3, Sentenza n. 6054 del 12/03/1999 Ud. (dep. 14/05/1999) Rv. 213763 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Prescrizione - Sospensioni di cui agli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 e 39 legge 724 del 1994 - Computo.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213763-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di cd. condono edilizio, va considerata, oltre alla sospensione di 223 giorni, dal 28/07/1994 al 01/03/1995 e dal 24/03/1995 al 31/03/1995, una seconda sospensione ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 e 39 della legge 724 del 1994, ogni qual volta ricorra il duplice presupposto che l'imputato presenti una domanda di condono e versi la prima rata dell'oblazione nei termini di legge. In tale caso il giudice, verificati i presupposti, dispone la sospensione con provvedimento che ha natura meramente dichiarativa. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività della sospensione, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 29, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)