Sez. 5, Sentenza n. 21209 del 17/03/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270051 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di archiviazione adottato in pendenza del termine per proporre opposizione - Violazione del diritto al contraddittorio - Sussistenza.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, รจ illegittimo per violazione del diritto di difesa, "sub specie" di lesione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta - previsto dall'art. 17, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - analogamente a quanto disposto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. - per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)