Sez. 5, Sentenza n. 40259 del 22/04/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232468 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Archiviazione nel procedimento innanzi al giudice di pace - Termini per l'opposizione - Sospensione - Applicabilità .
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 17, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - sulla falsariga del termine previsto art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. - al suddetto termine si applica la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)