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Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/1983 (Rv. 425021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, nel caso in cui la domanda formulata in primo grado dal lavoratore sia stata - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato - limitata alla richiesta della differenza fra il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva e quello (inferiore) ricevuto, senza alcuna deduzione, neppure implicita, della sua insufficienza ai sensi della norma costituzionale suddetta.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)