Sez. L, Sentenza n. 9772 del 18/11/1994 (Rv. 488705 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. - Requisiti - Domanda del lettore di lingua straniera diretta all'accertamento del diritto alla stessa retribuzione spettante ai professori associati a tempo definito - Implicita proposizione della prima domanda - Esclusione - Deduzione per la prima volta in appello di detta prima domanda come riduzione della seconda proposta originariamente - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Il potere del giudice di determinare la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. può essere esercitato solo a seguito di corrispondente domanda, la quale - esigendo, pur in mancanza di un formale richiamo di tale norma, la deduzione degli estremi che consentano il raffronto con i parametri considerati dalla medesima - non può ritenersi implicita (in mancanza dell'indicazione degli estremi anzidetti) in quella del lettore di lingua straniera volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla stessa retribuzione spettante ai professori associati a tempo definito. Pertanto, ove in primo grado sia stata proposta solo tale domanda, non è ammessa in appello, in quanto domanda nuova, la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., non potendo tale domanda considerarsi come mera riduzione della domanda originaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)